L’acquisto di una casa rappresenta un investimento importante ed è pertanto necessario che l’acquirente riceva tutta la documentazione che possa comprovare che l’immobile sia effettivamente cedibile. Vediamo in sintesi quali sono i principali documenti che devono essere sempre correlati ad una vendita immobiliare:
Titolo di proprietà o provenienza
Un immobile può pervenire per successione a causa di morte, per provvedimento giudiziale, per atto notarile (vendita, donazione, divisione….). Il venditore deve produrre il titolo che attesta la sua proprietà. I dati riportati nel titolo di provenienza potrebbero nel frattempo essere cambiati: il notaio incaricato della stipula dell’atto di vendita controllerà l’effettiva proprietà del venditore e l’assenza di formalità pregiudizievoli.
Aspetti urbanistici
E’ assolutamente necessario fare molta attenzione anche alla documentazione urbanistica. E’ un aspetto molto importante che può pregiudicare la libera commercializzazione del bene. Se la costruzione risulta iniziata successivamente al 1° settembre 1967, nell’atto di vendita si dovranno menzionare gli estremi di tutti i provvedimenti autorizzativi comunali (licenze edilizie, concessioni ad edificare, varianti, permessi di costruire, DIA), nonché gli estremi di eventuali domande di condono e di concessioni edilizie in sanatoria. Rimane comunque in capo al venditore l’onere di dimostrare la conformità urbanistica dell’immobile a detti provvedimenti. Non bisogna dimenticare infine di farsi esibire il conseguente “Certificato di Agibilità” (ex “Certificato di Abitabilità”) o il documento di autocertificazione del termine per la formazione del silenzio assenso protocollato dal Comune. Se l’immobile in oggetto ha come pertinenza uno o più terreni, all’atto di vendita va allegato il relativo certificato di destinazione urbanistica da richiedersi al competente ufficio comunale.
Aspetti catastali
Altra documentazione altrettanto necessaria è quella catastale. Ogni unità immobiliare deve essere denunciata al Catasto (oggi Agenzia del Territorio). E’ un enorme archivio cartaceo e informatico dove sono catalogati ai fini fiscali e conservati tutti gli immobili costruiti sul territorio nazionale. Ogni capoluogo di provincia ha il suo Ufficio Distrettuale. Il documento principale che necessita è la cosiddetta scheda catastale, che altro non è che una riproduzione della planimetria dell’immobile in scala ridotta redatta da un tecnico abilitato e presentata agli uffici catastali, verificabile tramite una “visura” nella quale vengono riportati i dati (categoria, classe, consistenza, rendita) relativi all’unità immobiliare. Qualora si riscontrassero delle difformità tra la situazione di fatto e la planimetria catastale, occorrerà provvedere alla sua regolarizzazione mediante la presentazione di una denuncia di variazione.
Aspetti condominiali
Prima di acquistare un appartamento in un contesto condominiale bisogna accertarsi presso l’amministratore: – se ci sono spese condominiali arretrate (l’acquirente è solidamente obbligato col venditore ai pagamenti dell’anno in corso e dell’anno precedente); – a quanto ammontano le spese annue di ordinaria amministrazione; – se e quali lavori di manutenzione sono previsti o deliberati dall’assemblea condominiale (esempio: rifacimento tetto, facciate, androni e scale o altro) e rientranti nelle spese di straordinaria amministrazione; se ci fossero, è opportuno stabilire in capo a chi gravino tali spese; – se ci sono limiti per il regolamento di condominio, ad esempio per il mutamento di destinazione d’uso di una unità immobiliare (da abitazione ad ufficio).
Certificazioni di impianti
La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un insieme di documenti con cui l’installatore di un impianto (elettrico, idro-termo-sanitario, radio-televisivo, ecc.) dichiara e certifica che questo è stato realizzato a regola d’arte. La dichiarazione di conformità contiene i dati dell’impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull’ubicazione dell’impianto. La dichiarazione di conformità, secondo la normativa attuale, si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):
• il progetto (se l’immobile supera certi limiti dimensionali); • lo schema di impianto (dove non c’è il progetto);
• la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 13 del D.M. n. 37/2008, dal 25 giugno 2008 non esiste più un obbligo di allegazione della documentazione di conformità e neppure più un obbligo di regolamentazione contrattuale della garanzia dell’alienante riguardo alle conformità degli impianti; detta regolamentazione però rimane sicuramente opportuna. Qualora gli impianti di un vecchio immob ile non fossero a norma, o non esistessero, chi vende e chi compra, di comune accordo, possono comunque procedere alla compravendita dell’immobile nello stato di fatto. Per evitare controversie successive, è opportuno in sede di contrattazione, disciplinare in capo a chi spetti la messa a norma degli impianti stessi.
Certificazione Energetica
La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica. Oggi gli elettrodomestici in base al consumo energetico rientrano in una determinata classe: A, B ecc.. Sarà così anche per tutti gli edifici, i quali, in base al consumo energetico rientreranno in una determinata classe di consumo. E’ interesse dell’acquirente di un immobile sapere quanto un determinato immobile consumi energia. Un fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico, oltre a causare un maggiore inquinamento, produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita.
Come ricercare o vendere un immobile
L’acquisto, o la vendita, della casa costituisce una tappa difficile ed onerosa ma importante e il consumatore che si impegni in tale attività deve essere consapevole delle molteplici problematiche connesse. Innanzitutto deve definire se affidare l’incarico ad un professionista del settore, l’agente immobiliare, o se provvedervi personalmente: agire personalmente ovviamente consente di risparmiare le spese di intermediazione immobiliare, d’altro canto rende talora difficoltoso il reperimento di un acquirente o dell’immobile da acquistare.
Come comprare e vendere tramite un intermediario professionale
2.1 Agente immobiliareÈ mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza” (art. 1754 cod. civ.). Ciò significa che la figura del mediatore, le cui radici risalgono agli antichi sensali romani, ha il compito di far incontrare le esigenze del venditore e dell’acquirente, portando a convergere gli interessi opposti delle due parti per arrivare alla conclusione della trattativa. La professione dell’Agente di Affari in mediazione è disciplinata da norme che impongono, tra l’altro, a coloro che esercitano a qualsiasi titolo l’attività di mediazione l’iscrizione, abilitante e valida su tutto il territorio nazionale, al Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione tenuto dalle Camere di Commercio. Tale obbligo riguarda anche coloro che svolgono tale attività in maniera solo occasionale o saltuaria e/o per conto di imprese organizzate. Chi non è iscritto al ruolo tenuto dalle Camere di Commercio, esercita abusivamente l’attività ed è soggetto ad una sanzione amministrativa fino a 15.000,00 euro. E’, inoltre, tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. In taluni casi, è prevista altresì la denuncia all’Autorità Giudiziaria in sede penale. L’agente immobiliare generalmente fornisce un servizio di valutazione dell’immobile orientando il venditore verso le reali condizioni del mercato, propone l’immobile attraverso i canali pubblicitari con la finalità di raggiungere il potenziale acquirente che potrà valutare le possibilità offerte dal mercato, e compararne le caratteristiche e i costi. Egli inoltre deve saper dare indicazioni sugli aspetti legali, tecnici e fiscali prima della stipula di un contratto preliminare, momento in cui le parti si impegnano reciprocamente alla compravendita, al fine di evitare che possano dover affrontare ostacoli a volte insormontabili. Il mediatore immobiliare deve agire nell’interesse delle due parti contemporaneamente e, pertanto, ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 Codice Civile). Sempre il Codice Civile ci ricorda che per “affare concluso” deve intendersi il momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 Codice Civile). Pertanto, il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare sorge alla conclusione del contratto preliminare o compromesso. Generalmente, e conformemente agli usi vigenti in provincia, gli agenti immobiliari seguono le trattative fino alla firma dell’atto notarile. Relativamente alle provvigioni, si ricorda che dal 2006 e’ divenuto un obbligo, in tutte le compravendite, inserire nell’atto notarile una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, che indichi l’importo della provvigione versata all’agente immobiliare e le modalità di pagamento devono essere riportate le generalità ed il numero di iscrizione nel ruolo degli Agenti Immobiliari del professionista, oltre alla partita Iva o al codice fiscale. Chi, acquistando o vendendo un immobile, non rispetta quest’obbligo rischia una serie di sanzioni, tra le quali il pagamento di una cifra da 500 a 10mila euro, oltre ad eventuali risvolti penali in caso di dichiarazione mendace. Peraltro la legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto la possibilità di detrarre il 19% sulle provvigioni dichiarate fino ad un tetto massimo attualmente di 1.000 euro. E’ quindi necessario che il mediatore consegni al suo cliente la copia dei mezzi di pagamento e della relativa documentazione fiscale affinché il cittadino possa compilare la dichiarazione dei redditi ed usufruire delle detrazioni.
2.2 Mandatario Talvolta l’agente immobiliare agisce come mandatario, cioè riceve il mandato di rappresentare una parte ed agisce quindi nel suo esclusivo interesse: in tal caso ha diritto alla provvigione solo dalla parte che gli ha conferito tale mandato ma sarà comunque tenuto al rispetto del proprio dovere professionale.
Consigli utili
E’ importante ricordare che l’agente immobiliare non si deve limitare a mettere in relazione la domanda con l’offerta, ma ha l’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende l’obbligo di informare le parti di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili con la normale diligenza professionale e che possono influire sulla conclusione dell’affare, oltre che di fare le indagini necessarie ad una buona conclusione della compravendita. Il mediatore ed il consumatore dovranno quindi operare di comune accordo affinché: i moduli (incarico, proposta d’acquisto, ecc..) siano compilati in tutte le loro parti.
La trattativa
La trattativa è necessaria per definire i particolari di un trasferimento, al fine di soddisfare sia gli interessi del venditore che dell’acquirente: il prezzo e le modalità dei pagamenti, i termini della consegna dell’immobile e della stipula dell’atto di vendita, la ripartizione delle spese condominiali ecc .. sono alcuni dei tanti elementi da definire
La proposta d’acquisto
La formulazione della proposta d’acquisto è la fase più delicata della trattativa in quanto, dal momento della sottoscrizione, vincola la parte proponente all’acquisto per il periodo stabilito: la proposta d’acquisto sottoscritta, generalmente formulata come proposta irrevocabile, è vincolante per il proponente ma non lo è ancora per il venditore, il quale, finché non la sottoscrive, è libero da qualsiasi impegno. Allo scadere del termine di validità, se il venditore non ha accettato, la proposta diviene inefficace. Nella fase della stesura della proposta, è buona norma farsi rilasciare o prendere visione della documentazione principale relativa all’immobile, in particolare l’atto di provenienza e le schede catastali. È inoltre importante indicare nella proposta se si intende avvalersi di un mutuo per l’acquisto, e soprattutto i termini con cui si pensa di accedervi.
L’accettazione della proposta ed i pagamenti
La proposta è solitamente accompagnata da un deposito infruttifero sotto forma di assegno intestato al venditore e non trasferibile: assegno che verrà restituito in caso di non accettazione del venditore; al contrario, in caso di conclusione del contratto, cioè nel momento in cui l’acquirente ha conoscenza dell’accettazione del venditore, detta somma diverrà caparra confirmatoria. La definizione e la portata della caparra confirmatoria sono indicate nell’articolo 1385 del Codice Civile. E’ importante sapere che con le nuove disposizioni tutti i pagamenti relativi all’acquisto di un immobile dovranno essere obbligatoriamente effettuati attraverso assegni o bonifici, fatto salvo per transazioni per un valore complessivo non superiore ad euro 5.000,00. Gli estremi di questi pagamenti dovranno essere conservati poiché il notaio che stipulerà l’atto dovrà citarli nello stesso. Con l’accettazione del venditore e la conclusione del contratto, l’Agente Immobiliare, regolarmente abilitato ed iscritto al Ruolo tenuto presso la Camera di Commercio, ha diritto a percepire la provvigione.
Il contratto preliminare
Il preliminare di compravendita, che contiene l’impegno a vendere e ad acquistare, è un documento articolato creato congiuntamente tra le parti, nel quale vi è l’accurata identificazione delle parti stesse, oltre ad una precisa individuazione del bene oggetto della vendita; è sottoscritto da tutte le parti in causa (elemento particolarmente importante nel caso che i venditori siano più di uno, come da non sottovalutare è la firma di entrambi i coniugi, nel caso che a vendere siano marito e moglie in regime di comunione legale dei beni, nonché in caso di società, la firma di chi è legittimato).
I punti salienti che deve contenere un preliminare sono:
❖I dati anagrafici delle parti;
❖ L’esatta individuazione del bene;
❖ Il prezzo concordato;
❖ Le modalità di pagamento, indicando in modo chiaro l’eventuale parte imputata a caparra confirmatoria, gli acconti prezzo e, se presente, la caparra penitenziale. Gli acconti versati con la sottoscrizione della proposta d’acquisto, che possono essere ulteriormente integrati con la stipula del preliminare, potranno andare ad integrare la caparra confirmatoria o semplicemente essere imputati ad acconti prezzo. L’acconto è un’anticipazione del prezzo che l’acquirente versa prima della vendita: se la vendita non fosse stipulata, deve essere restituito all’acquirente;
❖ La data nella quale le parti intendono stipulare l’atto notarile, indicando possibilmente già chi sarà il Notaio incaricato ed i termini per la consegna dell’immobile;
❖ L’esistenza o meno di vincoli ipotecari o di altra natura;
❖ L’accollo dell’eventuale mutuo residuo al compratore o la sua estinzione a cura del venditore con conseguente impegno a far cancellare l’ipoteca;
❖ La provenienza dell’immobile e dei suoi accessori, e altri dati che gli afferiscono, come proprietà comuni, pertinenze, servitù ecc ..;
❖ Lo stato degli impianti, certificazioni, rispondenze, conformità urbanistica, eventuale scarico di responsabilità del venditore;
❖ Gli estremi degli eventuali agenti immobiliari o società che abbiano seguito la vendita e delle spese di mediazione pagate.
La registrazione della proposta d’acquisto e del preliminare
Un contratto preliminare di vendita, sia esso fatto per atto notarile o per scrittura privata, è soggetto a registrazione in termine fisso presso l’Ufficio delle Entrate. Inoltre l’art. 1, comma 46, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 estende anche all’agente immobiliare l’obbligo di richiedere la registrazione e pone a carico dello stesso la responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di registro. La registrazione del preliminare e della proposta d’acquisto avviene presso l’Ufficio delle Entrate e può essere fatta da chiunque, per la proposta, entro 20 giorni dalla avventa comunicazione al proponente della accettazione del venditore, per il preliminare entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. L’imposta da pagarsi in sede di registrazione è di 200,00 euro. In presenza di caparra si paga altresì l’imposta con l’aliquota di 0,50% sulla caparra stessa. In presenza di acconto bisogna distinguere:
❖se il contratto definitivo è soggetto al pagamento dell’IVA, gli acconti devono essere fatturati dal promittente venditore con l’aliquota corrispondente a quella della cessione (es. 4% per prima casa);
❖ se il contratto definitivo è soggetto al pagamento dell’imposta proporzionale di registro, si paga il 3% sull’importo dell’acconto.
Sia per la caparra che per gli acconti, le imposte pagate in sede di contratto preliminare saranno detratte dalle imposte che si pagheranno alla registrazione del contratto definitivo di vendita, fatta eccezione per il caso di vendita soggetta ad IVA.
La trascrizione del preliminare
Bisogna sempre valutare la grande opportunità di trascrivere il contratto preliminare presso l’Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, stipulando detto contratto con atto notarile, in particolare se il venditore è un imprenditore, una società che potrebbe fallire, se intercorre un lasso di tempo piuttosto lungo tra contratto preliminare e atto di vendita o se la caparra è molto cospicua.
La trascrizione, a differenza della registrazione che ha valenza essenzialmente fiscale, è finalizzata a tutelare il futuro acquirente: evita il pericolo di formalità pregiudizievoli (vendite ad altri, ipoteche, pignoramenti…) che potrebbero essere trascritte o iscritte prima del contratto definitivo; attribuisce al futuro acquirente un privilegio in caso di fallimento del venditore: a seguito della vendita forzata dei beni del fallito e della distribuzione del ricavato ai creditori il futuro acquirente è preferito rispetto agli altri creditori, anche ipotecari, del fallito; blocca la revocatoria fallimentare ed il potere del curatore di optare per il relativo scioglimento, quando il contratto preliminare sia stato concluso “a giusto prezzo” ed abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il 3° grado.
Il notaio
La scelta del notaio spetta normalmente all’acquirente, sul quale gravano le spese dell’acquisto. Il notaio ha il compito di verificare che la proprietà sia piena, non sia gravata da formalità pregiudizievoli e di controllare l’identità dei proprietari e la individuazione del bene da acquistare. Il controllo dell’assenza o meno di formalità pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, citazioni, contratti preliminari, privilegi, diritti di terzi in genere) avviene presso l’Agenzia del Territorio competente, attraverso lo studio degli atti inerenti la proprietà per un periodo di oltre 20 anni: si tratta in estrema sintesi di ricostruire i passaggi di proprietà per almeno gli ultimi venti anni allo scopo di riscontrare la continuità delle trascrizioni e l’inesistenza di gravami. Il notaio verifica altresì la corretta individuazione planimetrica ed il corretto classamento del bene presso l’Ufficio del Catasto. Svolta questa attività, il notaio incomincia a predisporre l’atto di vendita che deve prevedere anche:
❖l’indicazione di tutti i provvedimenti urbanistici che hanno concorso alla costruzione del fabbricato e la conformità delle opere a detti provvedimenti;
❖ la legittimazione del venditore a cedere (in rapporto al regime con il proprio coniuge, con eventuali altri contitolari, a procedure fallimentari o a delibere autorizzative di enti);
❖ la legittimazione dell’acquirente ad acquistare (in rapporto al regime col proprio coniuge, a procedure fallimentari a delibere autorizzative di enti, alla propria cittadinanza se straniero non residente in Italia);
❖ le modalità di pagamento al venditore e al mediatore;
❖ l’eventuale allegazione dei documenti relativi al rendimento energetico dell’immobile, nei casi previsti dalla normativa in materia; le previsioni fiscali (atto IVA o registro, eventuali agevolazioni, problematiche legate a decadenze fiscali).
Il notaio dà inoltre la propria consulenza al fine di risolvere le problematiche giuridiche e fiscali riscontrate, come ad esempio: rischi di perdita della proprietà, dovuti a donazioni precedenti oppure nei confronti di eredi sconosciuti o di privilegi fiscali sull’immobile (come nel caso di rivendita della prima casa nei cinque anni), di revocatorie, di fallimenti, di diritti di prelazione a favore dello Stato per beni di interesse culturale o per beni affittati, di vincoli legati alle autorimesse. Il notaio infine provvede alle formalità successive all’atto, quali la registrazione (per il pagamento delle imposte) e la trascrizione (per rendere l’atto opponibile ai terzi).
La cancellazione dell’ipoteca
Se sulla casa che si vuole vendere/acquistare c’è un’ipoteca e l’acquirente non intende accollarsi il mutuo a fronte del quale è stata iscritta l’ipoteca, quest’ultima può essere cancellata prima della vendita con il “metodo Bersani”, ossia con l’estinzione del mutuo e l’incarico alla Banca affinché la stessa trasmetta all’Agenzia del Territorio (servizio di pubblicità immobiliare) la comunicazione attestante l’estinzione dell’obbligazione. Il giorno della vendita bisogna però controllare che l’ipoteca risulti “annotata di cancellazione” presso l’Agenzia del Territorio (servizio di pubblicità immobiliare) perché la Banca ha trenta giorni di tempo successivi all’estinzione del mutuo per chiedere che l’ipoteca permanga. E’ comunque sempre possibile cancellare l’ipoteca con atto notarile (le cui spese sono assai ridotte), atto che garantisce l’efficacia immediata della cancellazione.
Acquisto da “costruttore”
È opportuno fare alcune precisazioni sulla vendita di immobili da costruire da chi è per definizione costruttore. Con il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210” ed entrato in vigore il 21 luglio 2005 sono state introdotte importanti novità per questo tipo di acquisti: sono presenti ben precise garanzie a tutela dell’acquirente e a carico di chi vende detti immobili, quale la “fideiussione” che in sede di contratto preliminare il costruttore è obbligato a procurare all’acquirente per un importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso. Il suo mancato rilascio legittima l’acquirente a far dichiarare “nullo” il contratto, con conseguente richiesta di restituzione dei soldi già pagati, oltre che degli eventuali danni. Altra importante novità è costituita dall’obbligo gravante sul costruttore di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che, per almeno dieci anni, lo tenga indenne dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere.
Assegnazione di immobile da cooperative
Una ulteriore modalità di acquisto immobiliare è l’assegnazione da cooperativa attraverso la domanda di ammissione a socio, oppure acquistando la quota di un socio uscente. E’ indispensabile che il cliente che si rivolge ad una cooperativa valuti l’affidabilità della stessa mediante alcune indagini quali l’iscrizione ad una associazione di cooperative, all’Albo nazionale delle cooperative, i verbali di revisione del bilancio dell’attività annuale o biennale, lo statuto, l’atto costitutivo, il regolamento condominiale, la convenzione con il comune, la concessione edilizia. È necessario chiarire preliminarmente quali siano i costi di progettazione, di costruzione e di accatastamento, gli oneri di concessione, di allacciamento ai servizi, quali ancora i costi per revisione dei prezzi, l’importo del mutuo originariamente contratto e i rischi derivanti da eventuali ritardi nelle procedure di costruzione od assegnazione della quota di mutuo frazionato poiché la responsabilità per un mancato pagamento grava su tutti i soci della cooperativa fino all’assegnazione definitiva dell’alloggio e della sua corrispondente quota di mutuo frazionato.
Edilizia convenzionata
Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli Enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli Uffici Comunali.
In caso di acquisto della “Prima casa” sono previste una serie di agevolazioni:
– L’imposta di registro, o in alternativa l’Iva, si paga con aliquota ridotta.
– Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa riguardano:
1) La natura dell’immobile acquistato. Le agevolazioni interessano solo i trasferimenti di case di abitazione “non di lusso”, (che considera abitazioni di lusso, ad esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.).
2) L’ubicazione dell’immobile acquistato.
L’immobile deve essere ubicato: – nel comune di residenza dell’acquirente
– nel comune in cui, entro 18 mesi l’acquirente stabilirà la propria residenza
– nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza
– nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro
– nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE) l’immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano.
L’acquirente nell’atto deve dichiarare:
– di non essere titolare, esclusivo o in agevolazioni comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
– qualora non risieda già nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune dove si trova l’unità abitativa acquistata con le agevolazioni “prima casa”.
L’AZIONE DI VERIFICA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI “PRIMA CASA” PUÒ ESSERE EFFETTUATA DALL’UFFICIO DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRE ANNI.
Decadenza dalle agevolazioni
L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
– le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false;
– non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
– vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta, oltre gli interessi di mora.
Se si vende e si riacquista la “prima casa”
Chi cede l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ed acquista un’altra abitazione, non di lusso, costituente prima casa, può beneficiare di un credito di imposta costituito dal recupero dell’imposta di registro o dall’IVA versata al momento dell’acquisto del primo immobile. Il tutto alle seguenti condizioni:
1) il nuovo acquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita dell’abitazione precedente;
2) il contribuente non deve essere decaduto dal beneficio prima casa;
3) se la vendita è posta in essere senza che siano decorsi cinque anni dal primo acquisto, la nuova casa deve essere adibita ad abitazione principale.
Adempimenti e Sanzioni
Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato: modalità “prezzo-valore”.
Questa regola nel 2006 era ammessa , invece, a condizione che entrambe le parti fossero dei privati.
L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul
valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
L’agevolazione spetta, inoltre, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Infatti, l’occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di una somma
inferiore a quella concordata determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% delle minori imposte versate.
Dal 1° luglio 2010 è obbligatorio indicare nell’ atto notarile, oltre ai dati catastali dell’ immobile, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto. Inoltre, l’atto deve contenere la dichiarazione nella quale le parti affermano che la situazione reale dell’ immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e dalle planimetrie.
Il notaio, inoltre, prima di stipulare l’atto, è tenuto a verificare la loro conformità con quanto risulta dai registri immobiliari.
* Informazioni Aggiornate a Dicembre 2105